Relazione Convegno LIDA 2003
Relazione Convegno LIDA 2003
Le disposizioni a tutela degli animali previste dalle proposte di legge discusse ed approvate dalla Camera dei Deputati il 15 gennaio 2003 rappresentano una significativa svolta nella legislazione italiana.
Il nuovo testo presentato, come ogni innovazione, porta con sé una moltitudine di consensi ed altrettanti dissensi.
Certamente permetterà alle persone interessate al benessere degli animali di confrontarsi con rinnovato vigore per risolvere le piccole e grandi problematiche legate al mondo della zoofilia e dell’animalismo.
Se il Senato approverà il testo di modifica, il Codice Penale si arricchirà di un nuovo soggetto di diritto: l’animale.
Nel 1993 l’art. 727 C.P. assunse già un nuovo significato grazie alle modifiche che riconoscevano il maltrattamento in quanto tale e non solamente in relazione alla sensibilità umana.
Le proposte attuali, però, sono decisamente più articolate e particolareggiate.
Quando e se la Commissione Giustizia del Senato avrà riconosciuto il testo, al Codice Penale sarà aggiunto il Titolo XII BIS – DEI DELITTI CONTRO GLI ANIMALI e la Sezione I BIS – DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI GLI ANIMALI.
Il Titolo XII bis sarà suddiviso in due capi, il capo I riguarderà i delitti contro la vita e l’incolumità degli animali, il capo II invece riguarderà le disposizioni comuni.
La Sezione I bis sostituirà in toto l’art. 727 C.P. attualmente in vigore.
L’aspetto che maggiormente risalta in queste modifiche è l’introduzione della reclusione.
Per reati quale il maltrattamento di animale è prevista la reclusione da 3 mesi ad un anno ed una multa da 2.500 a 10.000 euro.
Per reati relativi ai combattimenti è prevista la reclusione da 2 a 4 anni e una multa da 25.000 a 100.000 euro.
Per reati quale l’abbandono di animale è previsto l’arresto fino ad un anno oppure il pagamento di un’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Per reati quali l’impiego di cani e gatti per pelli o pellicce è prevista la reclusione da 3 mesi ad un anno e una multa da 25.000 a 100.000 euro.
Se le modifiche al Codice Penale saranno confermate molti contravventori tremeranno. Ma la domanda che sorge spontanea a chi da anni milita nel volontariato zoofilo è: “tremeranno a ragione?”.
In questi ultimi dieci anni avremmo già dovuto notare delle significative migliorie in seguito al nuovo art. 727 del Codice Penale.
Purtroppo, sovente capita che, per i motivi più svariati, casi di eclatante maltrattamento di animale, abbandono compreso, vengano considerati reati di serie B e come tali trattati.
Il riconoscimento di soggetto di diritto ad un animale sarà un passo avanti utile alla sensibilizzazione di forze dell’ordine (preposte ai controlli) e di Magistratura; ma il dubbio rimane.
Il maltrattamento di animale, salvo rari casi di solito eclatanti, è difficile da dimostrare.
Il cittadino medio, soprattutto in provincia, molto raramente coopera affinché prove e testimonianze portino ad un processo contro un altro cittadino accusato di maltrattare un animale.
Capita quotidianamente di raccogliere esposti anonimi di presunti maltrattamenti ai danni di uno o più animali. In molti casi solo la testimonianza di una o più persone potrebbe garantire una soluzione ai casi presentati poiché le dinamiche specifiche non permetterebbero agli organi di controllo di verificare il maltrattamento.
Questi casi sono, soprattutto in un contesto rurale, di ordinaria amministrazione.
A prescindere dalla collaborazione del cittadino è da considerare una difficoltà oggettiva a stabilire una netta linea di demarcazione tra maltrattamento di animale reale o presunzione di esso.
La normativa, seppur dettagliata, non potrà in alcun caso definire uno standard applicabile ad ogni situazione. Qui entra in gioco l’arbitrio del Magistrato e degli agenti di Polizia che effettueranno le verifiche del caso.
Per fare un esempio: La proposta di legge prevederebbe pene significative per chiunque sottoponga un animale a comportamenti insopportabili, tenendo conto della natura dell’animale valutata anche secondo le caratteristiche etologiche e per chiunque detenga uno o più animali in condizioni incompatibili con la loro natura.
Vi è mai capitato di trovarvi al banco di una fiera che venda animali? Centinaia di volatili stipati in piccole gabbie, decine di orsetti di Russia costretti in anguste tartarughiere a lottare tra loro per uno spazio personale, decine di giovani tartarughe relegate in un impasto di deiezioni ed acqua priva di riscaldatore, per non parlare di cani, gatti, conigli, ecc.
Questi animali, sino a quando un acquirente non li solleverà dal loro stato o, come molto più spesso accade, sino a quando la morte non li libererà, vivranno tra una piazza e l’altra, di giorno all’addiaccio e di notte in viaggio nei camion.
Questi comportamenti lesivi dell’equilibrio psico – fisico dell’animale da parte dei venditori non sono mai stati perseguibili.
E se le nuove proposte di legge saranno confermate nulla cambierà in tal senso.
Infatti il testo al quale ho fatto riferimento per introdurre l’esempio è composto in parte dell’art. 623 ter e dell’art. 727 rinnovati che ricalcano, in queste parti, il testo dell’art. 727 attualmente in vigore.
Nessun agente di Polizia, nessun veterinario pubblico, nessun Magistrato ha mai riconosciuto nella detenzione di “animali da fiera” la violazione dell’art. 727 del Codice Penale.
Decisamente nuovo è invece l’art. 623 quinquies.
Interamente dedicato al fenomeno crescente dei combattimenti fra animali.
Un argomento attuale che investe con forza le nostre Regioni già da diversi anni.
Nel caso di violazione di questo articolo la reclusione e l’ammenda sono significative. Purtroppo però questo tipo di reato è quasi sempre commesso da cittadini appartenenti al mondo della malavita. Mondo avvezzo ai rischi legati alla propria attività prevalentemente illecita.
Combattimenti tra animali della stessa specie o scommesse sulla velocità nell’uccisione di un animale ai danni di uno di taglia inferiore o di specie diversa si differenziano solamente dalle puntate più o meno elevate.
Le grosse stragi di animali legate al mondo dei combattimenti non si consumano nelle ricche “arene” di “importanti” scommettitori poiché queste sono decisamente limitate in numero per gli alti costi che ne derivano.
Gli animali muoiono in massa nelle piccole “arene”, quelle raffazzonate della piccola malavita, quelle di strada.
Una persona che ha un cane un po’ esuberante inviterà i presenti a scommettere sul tempo che impiegherà il suo “campione” a finire il primo gatto che gli passerà a vista, tanto per fare un esempio.
A me, a voi, tutto questo potrà sembrare, oltre che inaccettabile da un punto di vista morale, assurdo, inutile, folle.
Questa però è la cruda realtà, quella che tutti i giorni si consuma nelle strade di alcune città italiane.
Nonostante consideri quindi l’art. 623 quinquies un’interessante novità legislativa, dubito possa essere di aiuto alcuno per i malcapitati animali che si troveranno, loro malgrado, a fare la parte dei killer o delle vittime.
Un altro articolo innovativo è il 727 bis nel quale si definiscono i divieti relativi a video-produzioni ed altro materiale pubblicitario.
Qui ogni persona entri in qualche modo in contatto con materiale contenente scene o immagini relative a delitti contro gli animali è punita.
Un emendamento presentato all’art. 1 del testo unificato, riguarda l’art. 623 quinquies che verrebbe integrato con il punto 1.
Questo emendamento è stato approvato e definisce in modo inequivocabile il divieto di impiego di cani e gatti per pelli o pellicce.
Le proposte di legge riguardanti le disposizioni a tutela degli animali e successivi emendamenti vanno ben oltre le semplificazioni da me esposte.
Era mia intenzione infatti solamente sottolineare i punti più immediati e meno specifici.
Premesso che io non credo nella punizione come atto di giustizia fine a se stessa e che, altresì, io proponga sempre un’alternativa di crescita dell’individuo, suppongo che attualmente le strutture dello Stato italiano, non possano che garantire condanne punitive.
Quindi, seppur con riluttanza, riconosco le proposte di legge di cui sopra come un segnale di maggiore sensibilità nei confronti degli animali.
Naturalmente, in considerazione del fatto che io possa essere definita un’ecoanimalista, mi venga consentita qualche parola a favore di tutti quegli animali che non rientrano nella normativa in discussione.
La legge attualmente in vigore così come quella proposta, affermano che chiunque, senza necessità, ovvero, fuori dai casi previsti dalla legge, maltratta un animale, è punito.
Le deroga di maltrattamento ai casi previsti dalla legge mi fa aborrire e mi induce a riflessioni estese alle incoerenze proprie dell’essere umano.
Il fatto che il nuovo Codice Penale potrebbe contenere un articolo ove si vieta in forma palesata l’utilizzo di cani o gatti per pelli o pellicce mi rende felice da una parte e mi rattrista dall’altra.
La cultura italiana considera cani e gatti animali di affezione quindi essi non possono essere utilizzati per moda ma, ad esempio, possono essere utilizzati, seppur con deroghe, per sperimentazione animale?
Ma tornando alla moda, la mia domanda è: “che diritti superiori possono avere un cane o un gatto rispetto ad una volpe artica, una lince oppure un cincillà?”.
Gli animali da pelliccia di allevamento, nascono e vivono (POCO) in anguste gabbie all’aperto in zone con clima estremamente rigido per far loro infoltire il pelo. Verranno uccisi nei modi più fantasiosi affinché la pelliccia risulti più soffice e sollevata.
Questo forse non è maltrattamento? Dalla nascita alla morte questi animali subiscono le malsane quanto arbitrarie “necessità” umane.
La lista delle incoerenze è lunga e va dalla sperimentazione animale alle corse di cani e di cavalli, dagli allevamenti di animali da macello a quelli stessi di animali di affezione, ecc. sino alla pratica di caccia e pesca.
Io mi rendo perfettamente conto che non sia facile coniugare, ai tempi attuali, ideologia e business in campo legislativo.
Sono anche consapevole che ogni passo avanti, seppur minimale, sia comunque un successo da festeggiare.
E così mi sforzo di accogliere con favore le innovazioni proposte.
Da parte mia non credo di avere altre osservazioni sul tema.
L’unico pensiero che ancora mi insegue è che non sarà una punizione a migliorare l’individuo perché questa non è la via da percorrere per una cosciente sensibilizzazione.
Io credo fermamente che, affinché il processo di sensibilizzazione si estenda a tutti i cittadini, sia necessario un impegno serio e costante anche da parte di tutti gli enti pubblici.
Il semplice buon esempio da parte di Regioni, Province, Comuni, ecc. potrebbe essere un primo passo significativo.
Termino l’intervento ringraziando comunque quanti hanno lavorato nel tentativo di migliorare la condizione animale.
Grazie!
Eugenia Rebecchi
Presidente AYUSYA Ass. di Protezione della Vita – ONLUS
Genova, 1 marzo 2003
Il nuovo testo presentato, come ogni innovazione, porta con sé una moltitudine di consensi ed altrettanti dissensi.
Certamente permetterà alle persone interessate al benessere degli animali di confrontarsi con rinnovato vigore per risolvere le piccole e grandi problematiche legate al mondo della zoofilia e dell’animalismo.
Se il Senato approverà il testo di modifica, il Codice Penale si arricchirà di un nuovo soggetto di diritto: l’animale.
Nel 1993 l’art. 727 C.P. assunse già un nuovo significato grazie alle modifiche che riconoscevano il maltrattamento in quanto tale e non solamente in relazione alla sensibilità umana.
Le proposte attuali, però, sono decisamente più articolate e particolareggiate.
Quando e se la Commissione Giustizia del Senato avrà riconosciuto il testo, al Codice Penale sarà aggiunto il Titolo XII BIS – DEI DELITTI CONTRO GLI ANIMALI e la Sezione I BIS – DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI GLI ANIMALI.
Il Titolo XII bis sarà suddiviso in due capi, il capo I riguarderà i delitti contro la vita e l’incolumità degli animali, il capo II invece riguarderà le disposizioni comuni.
La Sezione I bis sostituirà in toto l’art. 727 C.P. attualmente in vigore.
L’aspetto che maggiormente risalta in queste modifiche è l’introduzione della reclusione.
Per reati quale il maltrattamento di animale è prevista la reclusione da 3 mesi ad un anno ed una multa da 2.500 a 10.000 euro.
Per reati relativi ai combattimenti è prevista la reclusione da 2 a 4 anni e una multa da 25.000 a 100.000 euro.
Per reati quale l’abbandono di animale è previsto l’arresto fino ad un anno oppure il pagamento di un’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Per reati quali l’impiego di cani e gatti per pelli o pellicce è prevista la reclusione da 3 mesi ad un anno e una multa da 25.000 a 100.000 euro.
Se le modifiche al Codice Penale saranno confermate molti contravventori tremeranno. Ma la domanda che sorge spontanea a chi da anni milita nel volontariato zoofilo è: “tremeranno a ragione?”.
In questi ultimi dieci anni avremmo già dovuto notare delle significative migliorie in seguito al nuovo art. 727 del Codice Penale.
Purtroppo, sovente capita che, per i motivi più svariati, casi di eclatante maltrattamento di animale, abbandono compreso, vengano considerati reati di serie B e come tali trattati.
Il riconoscimento di soggetto di diritto ad un animale sarà un passo avanti utile alla sensibilizzazione di forze dell’ordine (preposte ai controlli) e di Magistratura; ma il dubbio rimane.
Il maltrattamento di animale, salvo rari casi di solito eclatanti, è difficile da dimostrare.
Il cittadino medio, soprattutto in provincia, molto raramente coopera affinché prove e testimonianze portino ad un processo contro un altro cittadino accusato di maltrattare un animale.
Capita quotidianamente di raccogliere esposti anonimi di presunti maltrattamenti ai danni di uno o più animali. In molti casi solo la testimonianza di una o più persone potrebbe garantire una soluzione ai casi presentati poiché le dinamiche specifiche non permetterebbero agli organi di controllo di verificare il maltrattamento.
Questi casi sono, soprattutto in un contesto rurale, di ordinaria amministrazione.
A prescindere dalla collaborazione del cittadino è da considerare una difficoltà oggettiva a stabilire una netta linea di demarcazione tra maltrattamento di animale reale o presunzione di esso.
La normativa, seppur dettagliata, non potrà in alcun caso definire uno standard applicabile ad ogni situazione. Qui entra in gioco l’arbitrio del Magistrato e degli agenti di Polizia che effettueranno le verifiche del caso.
Per fare un esempio: La proposta di legge prevederebbe pene significative per chiunque sottoponga un animale a comportamenti insopportabili, tenendo conto della natura dell’animale valutata anche secondo le caratteristiche etologiche e per chiunque detenga uno o più animali in condizioni incompatibili con la loro natura.
Vi è mai capitato di trovarvi al banco di una fiera che venda animali? Centinaia di volatili stipati in piccole gabbie, decine di orsetti di Russia costretti in anguste tartarughiere a lottare tra loro per uno spazio personale, decine di giovani tartarughe relegate in un impasto di deiezioni ed acqua priva di riscaldatore, per non parlare di cani, gatti, conigli, ecc.
Questi animali, sino a quando un acquirente non li solleverà dal loro stato o, come molto più spesso accade, sino a quando la morte non li libererà, vivranno tra una piazza e l’altra, di giorno all’addiaccio e di notte in viaggio nei camion.
Questi comportamenti lesivi dell’equilibrio psico – fisico dell’animale da parte dei venditori non sono mai stati perseguibili.
E se le nuove proposte di legge saranno confermate nulla cambierà in tal senso.
Infatti il testo al quale ho fatto riferimento per introdurre l’esempio è composto in parte dell’art. 623 ter e dell’art. 727 rinnovati che ricalcano, in queste parti, il testo dell’art. 727 attualmente in vigore.
Nessun agente di Polizia, nessun veterinario pubblico, nessun Magistrato ha mai riconosciuto nella detenzione di “animali da fiera” la violazione dell’art. 727 del Codice Penale.
Decisamente nuovo è invece l’art. 623 quinquies.
Interamente dedicato al fenomeno crescente dei combattimenti fra animali.
Un argomento attuale che investe con forza le nostre Regioni già da diversi anni.
Nel caso di violazione di questo articolo la reclusione e l’ammenda sono significative. Purtroppo però questo tipo di reato è quasi sempre commesso da cittadini appartenenti al mondo della malavita. Mondo avvezzo ai rischi legati alla propria attività prevalentemente illecita.
Combattimenti tra animali della stessa specie o scommesse sulla velocità nell’uccisione di un animale ai danni di uno di taglia inferiore o di specie diversa si differenziano solamente dalle puntate più o meno elevate.
Le grosse stragi di animali legate al mondo dei combattimenti non si consumano nelle ricche “arene” di “importanti” scommettitori poiché queste sono decisamente limitate in numero per gli alti costi che ne derivano.
Gli animali muoiono in massa nelle piccole “arene”, quelle raffazzonate della piccola malavita, quelle di strada.
Una persona che ha un cane un po’ esuberante inviterà i presenti a scommettere sul tempo che impiegherà il suo “campione” a finire il primo gatto che gli passerà a vista, tanto per fare un esempio.
A me, a voi, tutto questo potrà sembrare, oltre che inaccettabile da un punto di vista morale, assurdo, inutile, folle.
Questa però è la cruda realtà, quella che tutti i giorni si consuma nelle strade di alcune città italiane.
Nonostante consideri quindi l’art. 623 quinquies un’interessante novità legislativa, dubito possa essere di aiuto alcuno per i malcapitati animali che si troveranno, loro malgrado, a fare la parte dei killer o delle vittime.
Un altro articolo innovativo è il 727 bis nel quale si definiscono i divieti relativi a video-produzioni ed altro materiale pubblicitario.
Qui ogni persona entri in qualche modo in contatto con materiale contenente scene o immagini relative a delitti contro gli animali è punita.
Un emendamento presentato all’art. 1 del testo unificato, riguarda l’art. 623 quinquies che verrebbe integrato con il punto 1.
Questo emendamento è stato approvato e definisce in modo inequivocabile il divieto di impiego di cani e gatti per pelli o pellicce.
Le proposte di legge riguardanti le disposizioni a tutela degli animali e successivi emendamenti vanno ben oltre le semplificazioni da me esposte.
Era mia intenzione infatti solamente sottolineare i punti più immediati e meno specifici.
Premesso che io non credo nella punizione come atto di giustizia fine a se stessa e che, altresì, io proponga sempre un’alternativa di crescita dell’individuo, suppongo che attualmente le strutture dello Stato italiano, non possano che garantire condanne punitive.
Quindi, seppur con riluttanza, riconosco le proposte di legge di cui sopra come un segnale di maggiore sensibilità nei confronti degli animali.
Naturalmente, in considerazione del fatto che io possa essere definita un’ecoanimalista, mi venga consentita qualche parola a favore di tutti quegli animali che non rientrano nella normativa in discussione.
La legge attualmente in vigore così come quella proposta, affermano che chiunque, senza necessità, ovvero, fuori dai casi previsti dalla legge, maltratta un animale, è punito.
Le deroga di maltrattamento ai casi previsti dalla legge mi fa aborrire e mi induce a riflessioni estese alle incoerenze proprie dell’essere umano.
Il fatto che il nuovo Codice Penale potrebbe contenere un articolo ove si vieta in forma palesata l’utilizzo di cani o gatti per pelli o pellicce mi rende felice da una parte e mi rattrista dall’altra.
La cultura italiana considera cani e gatti animali di affezione quindi essi non possono essere utilizzati per moda ma, ad esempio, possono essere utilizzati, seppur con deroghe, per sperimentazione animale?
Ma tornando alla moda, la mia domanda è: “che diritti superiori possono avere un cane o un gatto rispetto ad una volpe artica, una lince oppure un cincillà?”.
Gli animali da pelliccia di allevamento, nascono e vivono (POCO) in anguste gabbie all’aperto in zone con clima estremamente rigido per far loro infoltire il pelo. Verranno uccisi nei modi più fantasiosi affinché la pelliccia risulti più soffice e sollevata.
Questo forse non è maltrattamento? Dalla nascita alla morte questi animali subiscono le malsane quanto arbitrarie “necessità” umane.
La lista delle incoerenze è lunga e va dalla sperimentazione animale alle corse di cani e di cavalli, dagli allevamenti di animali da macello a quelli stessi di animali di affezione, ecc. sino alla pratica di caccia e pesca.
Io mi rendo perfettamente conto che non sia facile coniugare, ai tempi attuali, ideologia e business in campo legislativo.
Sono anche consapevole che ogni passo avanti, seppur minimale, sia comunque un successo da festeggiare.
E così mi sforzo di accogliere con favore le innovazioni proposte.
Da parte mia non credo di avere altre osservazioni sul tema.
L’unico pensiero che ancora mi insegue è che non sarà una punizione a migliorare l’individuo perché questa non è la via da percorrere per una cosciente sensibilizzazione.
Io credo fermamente che, affinché il processo di sensibilizzazione si estenda a tutti i cittadini, sia necessario un impegno serio e costante anche da parte di tutti gli enti pubblici.
Il semplice buon esempio da parte di Regioni, Province, Comuni, ecc. potrebbe essere un primo passo significativo.
Termino l’intervento ringraziando comunque quanti hanno lavorato nel tentativo di migliorare la condizione animale.
Grazie!
Eugenia Rebecchi
Presidente AYUSYA Ass. di Protezione della Vita – ONLUS
Genova, 1 marzo 2003