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Comune di Rapallo: risposte

Comune di Rapallo: risposte

RISPOSTE PUBBLICATE IN ORDINE DI ARRIVO:

Candidato: Antonella Cerchi:

1 - sapete che gli assessorati nella forma completa sono stati diminuiti e quindi difficile parlare di assessorato ma certamente la delega alle politiche animali non solo è necessaria ma deve avere un programmazione attuata sul territorio in sintonia con le associazioni e gruppi che di animali si occupano. Il punto focale del nostro programma è la partecipazione e questo è un elemento importante: confronto diretto e continuo con l'associazionismo.
2 - Riprendendo quanto scritto sopra mi sembra evidente, nello spirito della legge, con una collaborazione piena e continua con l'associazionismo, l'ASL e altri soggetti coinvolti, sia assolutamente necessario non perdere l'opportunità di accedere ai finanziamenti che di anno in anno vengono previsti e stanziati per l'attuazione della citata legge.
3 -Posso ancora ricollegarmi a quanto scritto nelle due risposte precedenti: stretta collaborazione, ricerca finanziamenti e spazi utili da adibire a ricoveri a norma in difesa dei diritti degli animali
4 - Assolutamente si! Sempre nell'ottica del confronto e collaborazione con coloro che di animali si occupano sul territorio
5 - Purtroppo ho subito anch'io dolorose perdite per avvelenamenti che ho sperato fossero accidentali. Ritengo, in considerazione anche della legge penale che , finalmente, punisce duramente questi casi il Comune debba essere promotore di un'azione di maggior forza delle forze dell'ordine e comunque dovranno essere sensibilizzati sia i cittadini che gli amministratori condominiale ad un cauto utilizzo delle esche topicide che spesso causano la morte di altri animali d'affezione.
6 - solo con un sostegno ed incentivazione del mangime sterilizzante per i piccioni si può portare questa comunità animale ad un numero congruo evitando gli strali e l'odio che ormai molti riversano su questi animali


7- Il comportamento scorretto e non aderente alle leggi, sia pur tenuto per grande amore per questi nostri amici animali, purtroppo molto spesso comporta situazioni di disagio ed ottiene da parte della cittadinanza di un atteggiamento negativo. Solo con una corretta informazione, promuovendo la conoscenza delle leggi in accordo sempre con le associazioni animaliste si può arrivare ad una comunione di vita serena tra noi umani ed animali.


Per concludere voglio far presente che nel nostro programma prevediamo un servizio di dog sitter per le persone anziane con difficoltà di movimento e problemi di salute, anche temporanei, promosso dal Comune in accordo con il volontariato perchè proprio le persone sole non debbano rinunciare all'affetto, molto spesso unico, del proprio cane.


Candidato: Nadia Molinaris

1- Istituire un Assessorato, visto che ne hanno ridotto anche il numero, sarà praticamente impossibile, ma senz'altro sarà individuata persona idonea per avere la “delega amici animali” e sarò ben lieta in caso di mia elezione, prima di stilare un programma in materia, di ascoltare chi come voi da anni opera per loro, un programma quindi fatto insieme con chi conosce bene la nostra realtà locale.

2- Mai perdere le opportunità di accedere a fondi regionali, che seguiremo con attenzione dialogando con tutti i soggetti preposti.

3- Impegno massimo a reperire i fondi e le competenze necessari per dare risposta concreta a chi, sul nostro territorio, ricovera animali abbandonati.

4- Come già risposto è collaborando e incentivando in modo concreto con chi si impegna per gli animali che si può dimostrare ed incentivare il rispetto per gli stessi e la tutela dei loro diritti.

5- Oggi abbiamo strumenti legali per combattere “assassini” di animali, c'è comunque da lavorare ancora molto per aumentare sia l'attenzione sul territorio che la sensibilizzazione di tutti i Cittadini ed ovviamente mi impegnerò con tutti gli strumenti a disposizione per individuare eventuali trasgressori, ma anche per prevenire simili eventi.

6- Purtroppo il numero e il comportamento spesso invadente di questo tipo di volatili, porta a volte ad una intolleranza da parte di molti, di questa specie, per cui ben venga la somministrazione di mangime sterilizzante che porterà ad una serena convivenza anche con questi animali.

7- Purtroppo c'è sia chi vive con un animale perchè lo ama, che chi invece lo considera solo un accessorio, spesso sono questi ultimi che con il loro comportamento, trasgrediscono alle più banali regole del convivere, mancando di rispetto non solo ai loro animali, ma anche alle persone e al bene pubblico, fatti che spesso portano i Cittadini a criminalizzare, generalizzando su chi possiede animali. Se da un lato come detto sopra, ci adopereremo ad una maggiore sensibilizzazione, dall'altro saremo anche fermi ed autorevoli nel sanzionare chi trasgredisce.

8- Vorrei sottolineare che ciò che ho scritto sopra non è solo una mia opinione, ma è di tutta la “mia squadra” è mia opinione invece che certe sensibilità o le si hanno nel DNA per attuarle, o non sarà certo una “Commissione” a farle “vivere” e ad applicarle e noi le applicheremo.
Candidato: Giorgio Costa
1) Certamente ci sarà un Consigliere Delegato;
2) Sicuramente sì;
3) A Rosello c'è già un canile, con l'aiuto dei volontari;
4) Sì;
5) Sicuramente;
6) Sì;
7) Controllo ed ordine sono indispensabili;
8) Sicuramente siamo molto sensibili alle due problematiche.
Candidato: Mauro Barra
1) Sì;
2) Sì;
3) Sì;
4) Sì. E' nostra intenzione lavorare in accordo e sentite le Associazioni del territorio relative, tra cui la vostra;
5) Certamente;
6) Sì!!!
7) Sì. Argomento fondamentale, da affrontare;
8) Sì, come già previsto in programma elettorale del gruppo.

Candidato: Andrea Carannante
1) Sì;
2) Sì;
3) Con fondi pubblici e l'apporto di volontariato;
4) Sì;
5) Sì;
6) No;
7) Sì;
8) Sì.

Animali negli allevamenti

Animali negli allevamenti

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146

"Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'articolo 1, comma 3;

Vista la direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;

Visto il protocollo allegato all'atto finale del trattato dell'Unione europea nella parte relativa al benessere animale;

Vista la decisione 2000/50/CE della Commissione europea, del 17 dicembre 1999, relativa ai requisiti minimi applicabili alle ispezioni negli allevamenti;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 novembre 2000;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le misure minime da osservare negli allevamenti per la protezione degli animali, ferme restando quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 233, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) animale: qualsiasi animale, inclusi pesci, rettili e anfibi, allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli;
b) proprietario o custode ovvero detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, anche temporaneamente, e' responsabile o si occupa degli animali;
c) autorita' competente: il Ministero della sanita' e le autorita' sanitarie territorialmente competenti, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche.

3. Il presente decreto non si applica agli animali:
a) che vivono in ambiente selvatico;
b) destinati a partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni, ad attivita' culturali o sportive;
c) da sperimentazione o da laboratorio;
d) invertebrati.

Art. 2.
Obblighi dei proprietari, dei custodi dei detentori degli animali

1. Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve:
a) adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinche' non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili;
b) allevare e custodire gli animali diversi dai pesci, rettili e anfibi, in conformita' alle disposizioni di cui all'allegato.

2. Per favorire una migliore conoscenza degli animali domestici da allevamento, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono organizzare periodicamente, per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, corsi di qualificazione professionale con frequenza obbligatoria per gli operatori del settore, allo scopo di favorire la piu' ampia conoscenza in materia di etologia animale applicata, fisiologia, zootecnia e giurisprudenza.

3. L'applicazione del comma 2 si attua senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Art. 3.
Disposizioni di maggiore protezione per gli animali da pelliccia

1. L'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire in conformita' alle ulteriori disposizioni dettate al punto 22 dell'allegato.

Art. 4.
Controlli

1. Le autorita' sanitarie territorialmente competenti:
a) dispongono ispezioni per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto, da effettuare anche in occasione di altri controlli; in tale attivita', la conformita' delle modalita' di allevamento e custodia degli animali alle disposizioni di cui all'allegato deve essere valutata tenuto conto della specie, del grado di sviluppo, adattamento e addomesticamento, nonche' delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche;
b) trasmettono al Ministero della sanita', nei termini da esso stabiliti e utilizzando il modello appositamente predisposto, una relazione sulle ispezioni di cui alla lettera a) anche ai fini del successivo comma 2.

2. Il Ministero della sanita' presenta alla Commissione europea, secondo le modalita' da essa stabilite, una relazione complessiva sui risultati delle ispezioni di cui al comma 1.

Art. 5.
Controlli veterinari comunitari

1. Gli esperti veterinari della Commissione europea ed il Ministero della sanita', anche al fine di garantire l'applicazione uniforme all'interno del territorio nazionale, possono procedere a controlli per:
a) verificare che siano rispettati i requisiti stabiliti dal presente decreto;
b) accertare che le ispezioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), vengano effettuate secondo le modalita' stabilite in sede nazionale e comunitaria.

2. L'autorita' competente fornisce assistenza agli esperti veterinari della Commissione europea nell'espletamento degli incarichi di cui al comma 1.

3. I risultati dei controlli di cui al comma 1 formano oggetto di una relazione la cui elaborazione e diffusione ha luogo previa discussione tra gli incaricati della Commissione e il Ministero della sanita'.

4. Il Ministero della sanita' adotta i provvedimenti resi necessari dai risultati delle verifiche effettuate ai sensi del presente articolo.

Art. 6.
Disposizioni finali

1. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con decreti del Ministro della sanita', e per quanto di competenza, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere adottate norme tecniche relative alla protezione degli animali negli allevamenti di maggiore tutela di quelle previste dal presente decreto, nel rispetto delle norme generali del Trattato e informandone la Commissione europea, nonche' specifiche prescrizioni zoosanitarie e di benessere nell'importazione degli animali.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalita' per l'adozione di metodi alternativi all'alimentazione forzata per anatre e oche, nonche' per la riconversione degli allevamenti di animali da pelliccia.

3. L'applicazione del comma 2 non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 7.
Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il custode ovvero il detentore che violino le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni.

2. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata sino alla meta' ed e' disposta la sospensione dell'esercizio dell'allevamento da uno a tre mesi facendo comunque obbligo a chi spetti di salvaguardare il benessere degli animali.



Allegato
previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b)

Personale

1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacita', conoscenze e competenze professionali.

Controllo

2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.
3. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile.
4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte o confortevoli.

Registrazione

5. Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalita' di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. Le mortalita' sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorita' competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

Liberta' di movimento

7. La liberta' di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorche' continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

Fabbricati e locali di stabulazione

8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.
10. La circolazione dell'aria, la quantita' di polvere, la temperatura, l'umidita' relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.
11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile e' insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.

Animali custoditi al di fuori dei fabbricati

12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessita' e delle possibilita', un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

Impianti automatici o meccanici

13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se cio' non e' possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali.
Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto e deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.

Mangimi, acqua e altre sostanze

14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro eta' e specie e in quantita' sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.
15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessita' fisiologiche.
16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantita' di acqua, di qualita' adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.
17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilita' di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalita' tra gli animali.
18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuita' per la sua salute e il suo benessere.

Mutilazioni e altre pratiche

19. E' vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale e' ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali.
La castrazione e' consentita per mantenere la qualita' dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della matura sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1 gennaio 2004 e' vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.

Procedimenti di allevamento

20. Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.
21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che cio' possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.
22. L'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni seguenti.
Misure minime degli spazi per il visone allevato in gabbia, superficie libera con esclusione del nido:
per animale adulto singolo centimetri quadrati 2550;
per animale adulto e piccoli centimetri quadrati 2550;
per animali giovani dopo lo svezzamento, fino a due animali per spazio, centimetri quadrati 2550.
L'altezza della gabbia non deve essere inferiore a cm 45.
Per tali spazi devono inoltre essere rispettate una larghezza non inferiore a cm 30 ed una lunghezza non inferiore a cm 70.
Le sopraindicate misure si applicano ai nuovi allevamenti o in caso di ristrutturazione degli esistenti.
Tutti gli allevamenti dotati di gabbie con superfici inferiori a centimetri quadrati 1600 e/o altezza inferiore a cm 35 devono adeguarsi alle norme sopra riportate entro il 31 dicembre 2001; tutti gli allevamenti dotati di gabbie con superfici superiori a centimetri quadrati 1600 e/o altezza superiore a cm 35 devono adeguarsi alle norme sopra riportate entro il 31 dicembre 2005.
A partire dal 1° gennaio 2008 l'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti, capaci di soddisfare il benessere degli animali. Tali recinti devono contenere appositi elementi quali rami dove gli animali possano arrampicarsi, oggetti manipolabili, almeno una tana per ciascun animale presente nel recinto. Il recinto deve inoltre contenere un nido delle dimensioni di cm 50 per cm 50 per ciascun animale presente nel recinto stesso. I visoni devono altresi' disporre di un contenitore per l'acqua di dimensioni di m 2 per m 2 con profondita' di almeno cm 50 al fine di consentire l'espletamento delle proprie funzioni etologiche primarie.

Comunicato congiunto revisione 727

Comunicato congiunto revisione 727

24.07.2004

LA NUOVA LEGGE CONTRO IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI? UN PASSO INDIETRO DI 20 ANNI!
Comunicato Stampa congiunto:
LEGGE MALTRATTAMENTO ANIMALI


Milano, 9 luglio 2004

Animal's Emergency
Ayusya Onlus
Collettivo Animalista
Cuccefelici
Divietodaccesso
Il Piccolo Popolo
LEAL - Lega Antivivisezionista
Oltre la specie Onlus
Veganlink

Ieri la II^ Commissione Giustizia del Senato ha approvato in sede deliberante il testo di revisione della legge 727, relativa al maltrattamento degli animali con il voto compatto del centrodestra, l'astensione di DS ed il voto contrario dei Verdi e della Margherita.
Nonostante il plauso di associazioni come la LAV e l’ENPA, la forma del testo approvato non può che definirsi "una manifestazione di inciviltà e di arretramento culturale" come dichiarato da Cristina Morelli, Responsabile Nazionale del Gruppo Diritti Animali dei Verdi.
La già precaria tutela degli animali viene ulteriormente limitata da un testo che accentra l’attenzione esclusivamente sugli animali d’affezione, dimenticando colpevolmente tutti gli altri.
L'Italia è stata oggetto recentemente di una condanna da parte della UE per non aver recepito la Direttiva Europea sulla salvaguardia degli animali negli zoo, ed anche per le ripetute violazioni delle direttive sulla tutela della fauna e in particolare degli uccelli.
Ma non basta, ci sono numerose proposte di legge volte ad aumentare il periodo di caccia e le specie cacciabili, tali proposte, alla luce di quanto detto poc’anzi, avranno maggiori possibilità di poter essere approvate proprio grazie al testo licenziato ieri dalla II^ Commissione Giustizia del Senato.
Recentemente è stata abolita da una sentenza della Corte Costituzionale, su richiesta del Ministro della Salute Sirchia, la Legge Regionale contro la vivisezione dell'Emilia Romagna, era solo il primo passo, prontamente bloccato dal Governo, verso la fine di una pratica antiscientifica e crudele verso gli animali.
Non possiamo quindi che prendere atto della scarsa volontà delle Istituzioni italiane di porre rimedio ad una grave lacuna legislativa del nostro Paese in materia di tutela dei diritti degli animali.
A testimonianza di quanto esposto riportiamo di seguito una breve analisi per punti del testo approvato:

1 - la legge ha come titolo esatto: "dei delitti contro il sentimento per gli animali"; il principio fondante non è quindi la tutela dell'animale ma il sentimento che si prova per loro; l'animale resta oggetto e non soggetto giuridico. Nulla cambia quindi rispetto al vecchio testo di legge oggetto delle modifiche e nulla cambia anche per lo status giuridico degli animali.

2 - L' art. 3. (Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale). prevede l'inserimento dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale di quanto segue:
"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.
Questo significa che viene soppressa ogni tutela penale per gli animali soggetti a maltrattamento nei casi sopra riportati, perché le leggi speciali prevedono solo sanzioni amministrative. Significa anche che le Regioni potranno permettere la prosecuzione di feste con uso di animali senza il benché minimo rischio per gli organizzatori, qualunque cosa loro accada solo ed esclusivamente in mode di tradizioni ed usanze del luogo.

3- è stato stralciato il riferimento esistente nell'articolo 727 precedentemente in vigore alle caratteristiche etologiche, elemento importantissimo ma che ovviamente non ha nulla da spartire con il "sentimento per gli animali" vero oggetto di tutela della nuova legge.

4 - il precedente articolo 727 puniva la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura; ora si deve dimostrare anche la grave sofferenza degli stessi, vera e propria prova diabolica, che renderà quasi impossibile l'applicazione della legge, permettendo a chi ha abusato degli animali facili scappatoie legali per non incorrere in una condanna.

5 - le guardie zoofile possono ora esercitare la loro attività solo per gli animali da affezione, cosa evidentemente assurda, come conferma il Senatore Dalla Chiesa nella sua relazione in Commissione:
“Altra contraddizione si rinviene ad esempio nella delimitazione della competenza delle guardie zoofile per i soli animali d’affezione (...)” Viene quindi di fatto limitato il raggio d’azione delle guardie zoofile troppo spesso testimoni scomode di crudeltà ed abusi sugli animali.

6 - per inciso l'abbandono di animali era già reato da 10 anni secondo l'articolo 727 attualmente esistente “Chiunque (...) abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudine alla cattività è punito con l'ammenda da L. due milioni a dieci milioni”.
Purtroppo la sanzione penale in caso di abbandono si è dimostrata scarsamente applicabile per la difficoltà di dimostrare l'abbandono stesso (i colpevoli si difendono dicendo che il cane era scappato ecc.) salvo il caso (molto raro) di flagranza di reato.

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