Carolina.Xsito.jpgcana_rebecca2.jpgcaprioli marzoSito.jpgcricetoXsito.jpgcuccioloKarlaXsito.jpg

Ordinanza 3 marzo 09 (cani)

Ordinanza 3 marzo 09 (cani)

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata dall'Italia;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003;
Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale;
Vista l'Ordinanza del Ministro della salute del 14 gennaio 2008, concernente «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 28 gennaio 2008;
Ritenuto di dover adottare una nuova Ordinanza in materia, in quanto l'allegato A non solo non ha ridotto gli episodi di aggressione ma, come confermato dalla letteratura scientifica di Medicina Veterinaria, non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane sulla base dell'appartenenza ad una razza o ai suoi incroci;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di mantenere, in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela dell' incolumità pubblica;
Vista la sentenza della III sezione penale della Corte di cassazione n. 15061 del 13 aprile 2007, con la quale la Suprema Corte ha ritenuto che l'uso del collare di tipo elettrico, quale «congegno che causa al cane una inutile e sadica sofferenza», rientra nella
previsione di cui all'art. 727 ora art. 544-ter del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on.le Francesca Martini», registrato alla
Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;
Ordina:
Art. 1.
1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
b)portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
c)affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d)acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
e)assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
4.Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominata patentino. Detti percorsi sono organizzati da parte dei comuni congiuntamente con le aziende sanitarie locali, in collaborazione con gli ordini
professionali dei medici veterinari, le facoltà di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni di protezione degli animali.
5. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari della ASL la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale, in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumità pubblica.
6. I comuni in collaborazione con i servizi veterinari, sulla base dell'anagrafe canina regionale decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese riguardanti i
percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.
7. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con proprio decreto, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, stabilisce i criteri e le linee guida per la programmazione dei corsi di cui al comma 4.
Art. 2.
1. Sono vietati:
a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
d)gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
1) recisione delle corde vocali;
2) taglio delle orecchie;
3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale;
e)la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).
2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.
3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.
4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
Art. 3.
1.Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 «Regolamento di Polizia veterinaria», a seguito di morsicatura od aggressione i Servizi veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato
all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.
2. I Servizi veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in
comportamento animale.
3.I Servizi veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del comma 2.
4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
Art. 4.
1. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'art. 3, comma 3:
a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.
Art. 5.
1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.
2. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b) e all'art. 2, comma 4 non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
3. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b) non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni.
Art. 6.
1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti Autorità secondo le disposizioni in vigore
Art. 7.
1.La presente ordinanza ha efficacia per 24 mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 3 marzo 2009

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Martini

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 195



Prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti di animali: il decreto '07

Prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti di animali: il decreto '07


MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 Marzo 2007
Individuazione delle modalità di coordinamento delle attività delle Forze di polizia e dei Corpi di polizia municipale e provinciale, allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti di animali.
(G.U. n. 104 del 7/05/07)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", ed, in particolare, l'art. 6, che demanda al Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali ed il Ministro della salute, l'individuazione delle modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale;
Visto l'art. 2, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce al Corpo forestale dello Stato specifici compiti in materia di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela dei patrimonio faunistico (lettera b) e specifici compiti in materia di controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES sul commercio internazionale delle specie animali in via di estinzione, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874 e della relativa normativa comunitaria (lettera c);
Visto l'art. 70 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, in applicazione del principio di sussidiarietà sancito dalla citata legge n. 59 del 1997, ha disposto, in materia di protezione della natura e dell'ambiente e di protezione della fauna e della flora, il conferimento alle regioni ed agli enti locali di tutte le funzioni amministrative, fatti salvi i compiti di rilievo nazionale di cui all'art. 69 del medesimo decreto legislativo;
Visti gli articoli 5 e 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e l'art. 57 del codice di procedura penale, che attribuiscono al personale dei Corpi di polizia municipale e provinciale funzioni di polizia giudiziaria e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, con dipendenza funzionale ed operativa dalla competente autorità giudiziaria o dalla competente autorità di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità ed il sindaco;
Visto l'art. 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante "Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini", che ha previsto la partecipazione, ai fini dell'attuazione di piani coordinati di controllo del territorio, di contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale;
Visto l'art. 20, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", in virtù del quale alle riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto, intervengono di diritto, tra gli altri, il sindaco del comune capoluogo, il presidente della provincia ed il comandante provinciale dei Corpo forestale dello Stato;
Ravvisata l'opportunità che venga valorizzato, ai fini dell'attuazione della citata legge n. 189 del 2004, lo specifico patrimonio di professionalità e di esperienza acquisito dal Corpo forestale dello Stato nel settore della prevenzione e del contrasto degli illeciti in materia ambientale, con particolare riguardo alla tutela del mondo animale;
Ritenuto, altresì, di dover privilegiare ai fini del coordinamento ottimale delle attività di prevenzione dei reati previsti dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 il ruolo dei Corpi di polizia municipale e provinciale, per la capillarità della presenza sul territorio e per la professionalità posseduta dai medesimi nelle materie ambientali in sede locale;
Ritenuto, infine, di dover affidare ai prefetti, previa consultazione dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, le funzioni di indirizzo e coordinamento, in ambito provinciale, delle attività svolte dalle Forze di polizia dello Stato e dai Corpi di polizia municipale e provinciale, al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni di interventi; Visti i pareri rispettivamente del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 21 dicembre 2006 e del Ministro della salute in data 3 gennaio 2007;
Decreta

1. Le attività di prevenzione dei reati di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 189 sono demandate in via prioritaria al Corpo forestale dello Stato e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza ed in quello funzionale dei rispettivi ordinamenti ed attribuzioni, ai Corpi di polizia municipale e provinciale, ferme restando comunque le funzioni di polizia giudiziaria che la legge rimette a ciascuna Forza di polizia.
2. I prefetti, nell'ambito delle funzioni di coordinamento ed indirizzo unitario dei piani di controllo del territorio, promuovono le necessarie intese con i presidenti delle province e con i sindaci interessati, al fine di assicurare il coordinato sviluppo delle attività degli organi di cui al comma 1.
3. Essi, inoltre, anche previa consultazione dei Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, individuano le modalità del concorso dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato nelle medesime attività di prevenzione, in relazione alle specifiche attribuzioni e competenze ed al patrimonio di professionalità presente nelle due Forze di polizia, nonché le modalità del concorso del Corpo della Guardia di finanza con riguardo alle specifiche competenze ad esso demandate in materia di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico.
4. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e degli enti locali.
Le autorità e gli organi citati nel presente decreto sono incaricati dell'osservanza di quanto in esso previsto.


Roma, 23 marzo 2007
Il Ministro: Amato

Artù

gattoartuago11




Artù è un magnifico gatto di circa un anno di età, sterilizzato, abituato alla vita domestica ma inabile sull'esterno. I padroni del gatto hanno cambiato casa andando a vivere in un appartamento troppo in basso: Artù prova in tutti i modi di fuggire, presumibilmente cercando quella che per lui era "casa", mettendo seriamente a rischio la sua incolumità personale.
Per questo bellissimo gatto marmorizzato bianco e cipria è necessaria una nuova, più sicura sistemazione familiare, una famiglia che non viva ai piani bassi o ancor meglio, senza poggioli o terrazzi. Una famiglia dove possa ritrovare la quiete di cui qualsiasi gatto domestico necessiterebbe: una nuova "casa" comprensiva di un nuovo nucleo familiare.
Artù è abituato a vivere appieno la casa e adora le coccole.
Per informazioni: 3491594899
Joomla templates by a4joomla