Custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici e suc. modificazioni
Custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici e suc. modificazioni
Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.
(GU n. 100 del 2-5-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999,relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni;
Vista la Convenzione sulla diversita' biologica, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124, ed in particolare l'articolo 9, riguardante la conservazione ex situ;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 69, comma 1, lettere a) e b);
Visto l'articolo 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2004;Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 23 settembre 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e delle politiche agricole e forestali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto detta norme in materia di giardini zoologici finalizzate a potenziarne il ruolo nella conservazione della biodiversita', allo scopo di proteggere la fauna selvatica e di
salvaguardare la stessa diversita' biologica.
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 1999/22/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 94 del 9 aprile 1999.
- L'art. 1 e l'allegato B della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003), cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). -
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato.»
«Allegato B (Art. 1, commi 1 e 3)
1996/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.
1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti.
2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000,relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.
2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo Statuto della Societa' europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunita'.
2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).
2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE.
2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parita' di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.
2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.
2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'.
2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.
2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa.
2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990. 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato).
2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel.
2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri. 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilita' per le navi ro/ro da passeggeri.
2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicita' e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.
2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina.
2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto.
2003/50/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2003, che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini.».
- La legge 7 febbraio 1992, n. 150, reca: «Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1992, n. 44
- La legge 11 febbraio 1992, n. 157, reca: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio».
- L'art. 9 della legge 14 febbraio 1994, n. 124 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla
biodiversita', con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 15 giugno 1992), reca:
«Art. 9 (Conservazione ex situ). - Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come opportuno, ed innanzitutto ai fini di integrare i provvedimenti per la conservazione in situ:
a) adotta provvedimenti per la conservazione ex situ dei componenti della diversita' biologica, di preferenza nel Paese di origine di tali componenti;
b) installa e mantiene strutture per la conservazione ex situ e la ricerca su piante, animali e microorganismi, di preferenza nel Paese di origine delle risorse genetiche;
c) adotta misure per assicurare la ricostituzione ed il risanamento delle specie minacciate ed il reinsediamento di queste specie nei loro habitat naturali in condizioni appropriate;
d) regolamenta e gestisce la raccolta delle risorse biologiche negli habitat naturali ai fini della conservazione ex situ in maniera da evitare che siano minacciati gli ecosistemi e le popolazioni di specie in situ, in particolare se provvedimenti speciali sono necessari in base al sottoparagrafo c) precedente;
e) coopera nel fornire un sostegno finanziario e di altro genere per la conservazione ex situ di cui ai sottoparagrafi a) a d) precedenti e per l'instaurazione ed il mantenimento di mezzi di conservazione ex situ nei Paesi in via di sviluppo.».
- L'art. 69, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, cosi' recita:
«Art. 69 (Compiti di rilievo nazionale). - 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono compiti di rilievo nazionale per la tutela dell'ambiente quelli relativi:
a) al recepimento delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie relative alla tutela dell'ambiente e alla conseguente definizione di obiettivi e delle iniziative necessarie per la loro attuazione nell'ordinamento nazionale;
b) alla conservazione e alla valorizzazione delle aree naturali protette, terrestri e marine ivi comprese le zone umide, riconosciute di importanza internazionale o nazionale, nonche' alla tutela della biodiversita', della fauna e della flora specificamente protette da accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria;»
- L'art. 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287 (Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture organizzative dei Ministeri, nonche' i compiti e le funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio), cosi' recita: «Modifiche all'art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, reca: «Regolamento di polizia veterinaria»
Art. 2.
Definizioni e ambito di applicazione
1. Ai fini del presente decreto per giardino zoologico si intende qualsiasi struttura pubblica o privata che persegue le finalita' di cui all'articolo 1, ha carattere permanente e territorialmente stabile, e' aperta ed amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno ed espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche, anche nate ed allevate in cattivita' appartenenti, in particolare, ma non esclusivamente, alle specie animali di cui agli allegati al regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, nonche' al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.(*)
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto i circhi, i negozi di animali, le strutture dedite alla cura della fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e
successive modificazioni, e le strutture che detengono animali appartenenti a specie delle classi Aves e Mammalia allevate nel territorio nazionale per fini zootecnici ed agroalimentari.
Sono altresi', escluse le strutture di natura scientifica che detengono animali a scopo di ricerca, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, nonche' le strutture che espongono un numero di esemplari o di specie giudicato non significativo ai fini del perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1 e tale da non compromettere dette finalita', da individuarsi con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle politiche agricole e forestali, acquisto il parere della Commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 5, delle legge 11 febbraio 1992, n. 150, previa richiesta della struttura interessata.(**)
Note all'art. 2:
- Per la legge 11 febbraio 1992, n. 157, vedi note alle premesse.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, reca
«Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.».
(*) N.d.R.: comma così sostituito per effetto dell'art. 1 del d.lgs. 192/2006
(**) N.d.R.: periodo aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. 192/2006
Art. 3.
Requisiti del giardino zoologico
1. Il giardino zoologico, come definito(*) all'articolo 2, comma 1, deve ottenere la licenza di cui all'articolo 4 e possedere, a tale fine, i seguenti requisiti minimi volti a realizzare idonee misure di conservazione(**):
a) partecipare a ricerche scientifiche, in Italia o all'estero, da cui risultino vantaggi per la conservazione delle specie;
b) partecipare a programmi di formazione nelle tecniche di conservazione delle specie o scambiare, con altri giardini zoologici o istituzioni operanti nel settore, informazioni sulla conservazione, sull'allevamento ex situ, sul ripopolamento o sulla reintroduzione
delle specie nell'ambiente naturale;
c) promuovere ed attuare programmi di educazione e di sensibilizzazione del pubblico e del mondo della scuola in materia di conservazione della biodiversita', fornendo specifiche informazioni
sulle specie esposte, sui loro habitat naturali, sulle possibilita' ed i tentativi effettuati o pianificati per il loro reinserimento in natura, nonche' sulle problematiche di conservazione;
d) rinnovare ed arricchire il pool genetico delle popolazioni animali custodite ex situ attraverso piani di scambi e prestiti per riproduzione, senza ricorrere a pratiche di modificazione genetica, fatto salvo il prelievo di animali dallo stato libero nell'ambito di specifici progetti nazionali ed internazionali tesi alla salvaguardia delle specie e del loro ambiente naturale ed alla tutela del benessere degli animali o alla realizzazione di programmi di educazione ambientale e fatto salvo quanto previsto in materia dalle norme vigenti;
e) ospitare, in conformita' alle linee guida di cui all'allegato 1, gli animali in condizioni volte a garantire il loro benessere ed a soddisfare le esigenze biologiche e di conservazione delle singole specie, provvedendo, tra l'altro, ad arricchire in modo appropriato l'ambiente delle singole aree di custodia, a seconda delle peculiarita' delle specie ospitate;
f) mantenere, in conformita' alle linee guida di cui all'allegato 2, un elevato livello qualitativo nella custodia e nella cura degli animali attraverso l'attuazione di un programma articolato di trattamenti veterinari, preventivi e curativi, e fornendo una corretta alimentazione;
g) adottare, in conformita' alle linee guida di cui all'allegato 3, misure idonee ad impedire la fuga degli animali, anche per evitare eventuali minacce ecologiche per le specie indigene e per impedire il diffondersi di specie alloctone;
h) disporre, in conformita' alle linee guida di cui all'allegato 3, misure atte a garantire la sicurezza e la salvaguardia sanitaria del pubblico e degli operatori;
i) fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 8 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2002, tenere ed aggiornare un registro degli esemplari di ogni singola specie ospitata nel giardino zoologico. Detto registro e' tenuto a disposizione dei soggetti preposti al controllo di cui all'articolo 6 e copia dello stesso e' inviata con cadenza annuale al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
1-bis. I requisiti previsti al comma 1, ai fini del rilascio della licenza di cui all'articolo 4, non si applicano, previo parere favorevole della Commissione europea, nel caso di strutture che detengono specie animali per le quali sono previsti sistemi di registrazione e di gestione delle stesse specie che soddisfano i requisiti stabiliti al comma 1 e garantiscono la realizzazione delle finalita' di cui all'articolo 1.(***)
2. Al fine di assicurare, in caso di chiusura del giardino zoologico, il raggiungimento della finalita' prevista all'articolo 5, il rilascio della licenza di cui al comma 1 e', altresi', subordinato alla stipula di apposita convenzione con strutture adeguate ed idonee a mantenere gli animali in condizioni conformi a quelle previste dal presente decreto.
Nota all'art. 3:
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio dell'8 gennaio 2002, reca: «Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali».
(*) N.d.R.: termine così sostituito dal d.lgs. 192/2006
(**) N.d.R.: periodo aggiunto dal d.lgs. 192/2006
(***) N.d.R.: comma aggiunto dal d.lgs. 192/2006
Art. 4.
Licenza
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza unificata, su istanza delle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, e previa verifica del possesso dei requisiti previsti all'articolo 3, e' rilasciata, entro centoottanta giorni dal ricevimento della domanda e con le modalita' stabilite all'allegato 4, apposita licenza.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza unificata:
a) e' disposta la chiusura delle strutture di cui al comma 1 che non sono in possesso della licenza prevista allo stesso comma;
b) e' revocata la licenza e disposta la chiusura, in tutto o in parte, del giardino zoologico ovvero e' modificata la licenza, previa contestazione delle irregolarita' e fissazione di un termine massimo di due anni per adottare le misure necessarie a conformarsi alle prescrizioni della stessa licenza, nel caso in cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio constati la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti prescritti nella licenza o accerti gravi e reiterate irregolarita' e lo stesso giardino zoologico non ottemperi, nei modi e nei tempi indicati nel provvedimento di diffida.
3. La licenza rilasciata ai sensi del comma 1, sostituisce, ad ogni effetto, limitatamente ai giardini zoologici, la dichiarazione di idoneita' prevista all'articolo 6, comma 6, lettera a), della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni.
4. Sono fatti salvi i visti, i pareri, le autorizzazioni e le concessioni previste dalle norme vigenti per la realizzazione delle strutture disciplinate dal presente decreto volti a garantirne la compatibilita' con le esigenze ambientali e territoriali.
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 6 della citata legge n. 150 del 1992:
«6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorita' competenti in materia di salute e incolumita' pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'art. 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneita' da parte della commissione.».
Art. 5.
Chiusura del giardino zoologico
1. In caso di chiusura al pubblico, in tutto o in parte, di una struttura di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio accerta che, a spese della stessa struttura, gli animali siano mantenuti in condizioni conformi a quelle previste all'articolo 3, comma 1, lettere e), f), g), h) ed i), ovvero siano trasferiti, entro diciotto mesi dall'adozione del provvedimento che dispone la chiusura, in altra struttura adeguata e
conforme alle prescrizioni del presente decreto.
Art. 6.
Controllo
1. L'attivita' di controllo connessa all'applicazione del presente decreto e' svolta, con cadenza almeno annuale, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che, a tale fine, si avvale del Corpo forestale dello Stato, nonche' di medici veterinari, di zoologi e di esperti di comprovata competenza nel settore individuati dallo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, su indicazione anche dei Ministeri della salute e delle politiche agricole e forestali.
Art. 7.
Istituzione del registro dei giardini zoologici
1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, un registro dei giardini zoologici titolari della licenza di cui all'articolo 4.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea il registro di cui al comma 1 e le relative variazioni.
Art. 8.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatte salve le sanzioni applicabili ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, l'esercizio di attivita' senza la licenza di cui all'articolo 4 e' punito con la sanzione amministrativa da quindicimila euro a novantamila euro.
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 2, e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione di ogni singola condotta di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i), e la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 5 sono punite con la sanzione amministrativa da millecinquecento euro a novemila euro.
Note all'art. 8:
- Per la legge 7 febbraio 1992, n. 150, vedi note alle premesse.
- Per la legge 11 febbraio 1992, n. 157, vedi note alle premesse.
- La legge 28 febbraio 1985, n. 47, reca: «Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia,sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie».
- Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, reca:
«Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, reca: «Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attivita' disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonche' al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999).
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
Decreto 18 gennaio 2006
(Gazzetta ufficiale 1 febbraio 2006 n. 26)
Modifica all'allegato 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/Ce relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
di concerto con
il Ministro della salute
e
il Ministro delle politiche agricole e forestali
Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/Ce, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, e, in particolare, l'articolo 11, comma 3, che consente di apportare, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, modifiche agli allegati al citato decreto n. 73 del 2005;
Ritenuta la necessità di eliminare all'allegato 4, lettera A, punto 1, il termine finale che, per mero errore materiale, è previsto per la presentazione della istanza per il rilascio della licenza richiesta per l'apertura di nuovi giardini zoologici;
Decreta:
Articolo 1
1. Al punto 1 della lettera A dell'allegato 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, le parole "entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento" sono soppresse.
Roma, 18 gennaio 2006
DPCM 28/02/03 Recepimento accordo Stato Regioni
DPCM 28/02/03 Recepimento accordo Stato Regioni
Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e
pet-therapy.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265
Visto l'art. 24 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1994, n. 320;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante: «Legge-quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo»;
Considerato che l'Italia ha firmato la «Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli
animali da compagnia», approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987;
Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b), e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, relativo al
benessere degli animali da compagnia e la pet-therapy, stipulato il 6 febbraio 2003;
Visto l'art. 2, comma 3, lettera q), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sulla proposta del Ministro della salute;
Decreta:
1. 1. Il presente decreto recepisce l'accordo di cui all'allegato 1, stipulato il 6 febbraio 2003 tra il
Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che disciplina il
particolare rapporto di affezione tra l'uomo e l'animale, al fine di rendere più omogeneo l'intervento
pubblico nel complesso scenario della protezione degli animali da compagnia.
2. In particolare il testo dell'accordo prevede, da parte del Governo e delle regioni, ciascuno
nell'ambito delle proprie competenze, l'adozione di disposizioni finalizzate ad:
a) assicurare il benessere degli animali;
b) evitarne utilizzi riprovevoli, sia diretti che indiretti;
c) consentirne l'identificazione, attraverso l'utilizzo di appositi microchips, su tutto il territorio
nazionale;
d) utilizzare la pet-therapy per la cura di anziani e bambini.
Acc. 6 febbraio 2003.
Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in
materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.
LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni,
in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive
competenze e svolgere attività di interesse comune;
Visto lo schema di decreto in oggetto, trasmesso con nota del 30 dicembre 2002 dal Ministero della
salute, che definisce, nell'ambito della disciplina degli animali da compagnia, alcuni principi
fondamentali per una maggiore e sempre più corretta interrelazione tra l'uomo e i predetti animali,
per assicurare in ogni circostanza il loro benessere, evitarne riprovevoli utilizzi sia diretti che
indiretti e favorire lo sviluppo di una cultura di rispetto per la loro dignità anche nell'ambito delle
realtà terapeutiche innovative;
Considerato che, in sede tecnica, il 14 gennaio 2003, i rappresentanti delle Regioni hanno chiesto
che i contenuti del decreto fossero recepiti in un accordo tra Governo e Regioni, alla luce delle
modifiche apportate al Titolo V della Costituzione e che tale richiesta è stata accolta dai
rappresentanti del Ministero della salute;
Considerato che, nel corso della seduta di questa Conferenza del 16 gennaio 2003 i presidenti hanno
chiesto il rinvio dell'esame del provvedimento e che a seguito del successivo incontro tecnico, sono
state concordate tra le Regioni e il Ministero della salute alcune modifiche;
Rilevato che, con nota 31 gennaio 2003, il Ministero della salute ha trasmesso nuovamente il testo
dell'accordo nella stesura definitiva;
Considerato che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i presidenti delle Regioni hanno
espresso l'avviso favorevole sull'accordo in oggetto;
Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle Regioni e Province autonome, espresso ai
sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano nei termini sottoindicati;
1. Finalità e definizioni.
1. Con il presente accordo le Regioni e il Governo si impegnano, ciascuno per le proprie
competenze, a promuovere iniziative rivolte a favorire una corretta convivenza tra le persone e gli
animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.
2. Ai fini del presente accordo, si intende per:
a) «animale da compagnia»: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per
compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili
all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella
pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;
b) «allevamento di cani e gatti per attività commerciali»: la detenzione di cani e di gatti, anche a fini
commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;
c) «commercio di animali da compagnia»: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi
di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.
2. Responsabilità e doveri del detentore.
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere disposizioni
specifiche che individuino responsabilità e doveri del detentore dell'animale da compagnia
stabilendo che chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene è
responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli
adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il
sesso, la specie e la razza ed in particolare:
a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico e etologico;
c) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.
3. Controllo della riproduzione.
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono affinché chiunque adibisca
alla riproduzione un animale da compagnia tenga conto delle caratteristiche fisiologiche e
comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere
della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante. Le Regioni stabiliscono, inoltre, che
il proprietario o detentore di cani provveda alla iscrizione all'anagrafe canina di norma entro trenta
giorni dalla nascita, o dall'inizio della detenzione.
4. Sistema di identificazione dei cani.
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e il Ministero della salute si impegnano,
ciascuno per quanto di competenza, ad introdurre misure dirette a ridurre il fenomeno del
randagismo mediante:
a) l'introduzione del microchips, come unico sistema ufficiale di identificazione dei cani, a
decorrere dal 1° gennaio 2005;
b) la creazione di una banca dati informatizzata, su base regionale o provinciale, che garantisca la
connessione con quella di cui alla lettera c) del presente articolo;
c) l'attivazione di una banca dati nazionale istituita presso il Ministero della salute, intesa come
indice dei microchips, inviati dalle singole anagrafi territoriali.
2. Ai fini della corretta ed uniforme applicazione del presente punto, il Ministero della salute e le
Regioni si impegnano a concordare, entro centoventi giorni dalla stipula del presente accordo, le
modalità tecniche e operative di interconnessione e di esecuzione del sistema informatico.
5. Commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali.
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a sottoporre
all'autorizzazione di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.
320, anche le attività di commercio, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c). A tal fine, le Regioni
richiedono, almeno, i seguenti requisiti:
a) la conformità ai requisiti di cui all'allegato A del presente accordo;
b) le generalità della persona responsabile dell'attività;
c) i requisiti dei locali e delle attrezzature utilizzati per l'attività;
d) la specie di animale da compagnia che si intende commerciare, addestrare, allevare o custodire;
e) il possesso per la persona responsabile, delle cognizioni necessarie all'esercizio di tale attività, di
una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali
da compagnia;
f) i locali e le attrezzature utilizzate per l'attività abbiano requisiti che siano stati giudicati validi e
sufficienti dalle Autorità sanitarie dell'Azienda Sanitaria locale che ha effettuato il sopralluogo;
g) l'aggiornamento da parte dell'azienda dei registri di carico e scarico dei singoli animali da
compagnia, compresa l'annotazione della loro provenienza e destinazione.
2. I requisiti dell'allegato A non si applicano alle attività di toelettatura, ai canili sanitari e ai rifugi,
per i quali si rinvia alle specifiche disposizioni vigenti in materia.
3. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, provvede ad indicare le
modalità di detenzione delle altre specie di animali da compagnia.
6. Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e prelievo economico a favore del benessere
animale.
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano vietano la partecipazione a
manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a 4 mesi e consentono agli animali di età
superiore la partecipazione a dette manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura
vaccinale per le malattie individuate dalle Autorità sanitarie territoriali.
2. In occasione di attività di commercio, di pubblicità, di spettacolo, di sport, di esposizione o di
analoghe manifestazioni a scopo di lucro, che implichino l'utilizzazione di animali da compagnia, le
Regioni possono prescrivere che l'organizzatore delle manifestazioni versi una quota, fino al 5%
dell'incasso. L'entità ed il criterio di prelievo sono stabiliti dalla Regione territorialmente
competente alla quale deve essere effettuato il versamento. La Regione è vincolata all'utilizzo di tali
fondi per iniziative svolte a favore del benessere degli animali.
7. Programmi di informazione e di educazione.
1. Il Ministero della salute promuove programmi di informazione e di educazione per favorire la
diffusione e l'applicazione dei principi contenuti nel presente decreto e per affermare il rispetto
degli animali e la tutela del loro benessere sia fisico che etologico, ivi compresa la preparazione di
cani per i disabili e l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della pet-therapy. Detti
programmi, rivolti, in particolare, a coloro che sono interessati alla custodia, all'allevamento,
all'addestramento, al commercio e al trasporto di animali da compagnia, richiamano l'attenzione sui
seguenti aspetti:
a) l'addestramento di animali da compagnia per i disabili o per la pet-therapy o a fini commerciali o
da competizione deve essere effettuato soltanto da parte di persone con cognizioni e competenze
specifiche;
b) le eventuali conseguenze negative per la salute ed il benessere degli animali selvatici, del loro
acquisto o inserimento come animali da compagnia;
c) i rischi di aumento del numero degli animali non voluti ed abbandonati, derivanti dall'acquisto
irresponsabile di animali da compagnia;
d) la necessità di scoraggiare:
1) il dono di animali da compagnia ai minori di 16 anni senza l'espresso consenso del loro genitore
o di altre persone che esercitano la responsabilità parentale;
2) il dono di animali da compagnia come premio, ricompensa o omaggio;
3) la riproduzione non pianificata di animali da compagnia.
e) la promozione della rilevanza dell'iscrizione dei cani all'anagrafe territoriali.
2. È rimessa alla valutazione discrezionale delle Regioni e delle Province autonome di Trento e
Bolzano, avvalendosi dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali, la promozione di
programmi di informazione e di educazione analoghi a quelli di cui al comma 1.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi dei servizi veterinari delle
Aziende sanitarie locali, promuovono ed attuano corsi di formazione o di aggiornamento sul
benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza e alle associazioni di
volontariato.
8. Manifestazioni popolari.
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano ad autorizzare lo
svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in
cui:
a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali
sul terreno asfaltato o cementato;
b) il percorso della gara, nel caso di cui alla lettera a), sia circoscritto con adeguate sponde capaci di
ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza e l'incolumità delle
persone che assistono alle manifestazioni.
9. Tecniche di pet-therapy accoglienza degli animali e cimiteri.
1. Ai fini di agevolare una più ampia diffusione dei nuovi orientamenti clinico-terapeutici con i cani
per disabili e con le tecniche della «pet-therapy», le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano valutano l'adozione di iniziative intese a:
a) agevolare il mantenimento del contatto delle persone, anziani e bambini in particolare, siano esse
residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette o ricoverate presso
istituti di cura, con animale da compagnia di loro proprietà o con animali comunque utilizzabili per
la «pet therapy»;
b) rendere tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, accessibili anche per i cani di
accompagnamento dei disabili.
2. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono promuovere, a livello
alberghiero e dei maggiori centri turistici, ivi comprese le spiagge e gli stabilimenti balneari,
l'accoglienza temporanea dei cani e dei gatti e degli altri animali da compagnia.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disciplinare la realizzazione di
cimiteri per animali da compagnia, destinati a mantenerne viva la memoria.
Allegato A
DIMENSIONI DEI BOX PER CANI
E DEGLI ANNESSI RECINTI ALL'APERTO
====================================================================
Peso del cane | Superficie minima | Superficie minima adiacente al
in kg | del pavimento del | box per il movimento del cane
| box coperto/cane |
| in mq |
--------------|-------------------|---------------------------------
| |Fino a 3 cani m2|Oltre 3 cani m2
| |per ciascun cane|per ciascun cane
| |----------------|----------------
meno di 10 | 1,0 | 1,5 | 1,0
da 11 a 30 | 1,5 | 2,0 | 1,5
più di 30 | 2,0 | 2,5 | 2,0
Gatti di quartiere: cosa dice la legge
Ma la legge cosa dice?
Il Codice Penale, art. 544-bis, definisce che chiunque cagioni la morte di un animale è punito con la reclusione da 3 a 18 mesi.
Il Codice Penale, art. 544-ter, definisce che chiunque cagioni una lesione ad un animale ovvero lo sottoponga a sevizie, comportamenti, fatiche, lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche o a trattamenti che procurino un danno alla sua salute è punito con la reclusione da 3 mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
Il Codice Penale, art. 727, definisce che chiunque abbandoni animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
La legge quadro 281 del 1991 condanna gli atti di crudeltà contro gli animali, i maltrattamenti ed il loro abbandono; sancisce inoltre che è vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà e che le colonie di gatti possono essere gestite assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
La legge regionale 23 del 2000 definisce che i gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti e che è fatto divieto a chiunque maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Definisce inoltre che la somministrazione del cibo e la cura delle colonie feline da parte di zoofili non può essere impedita e che è vietato a chiunque ostacolare l’attività di gestione di una colonia o asportare o danneggiare gli oggetti impiegati.
I gatti quindi sono protetti senza alcun limite e nessuno può arrogarsi il diritto di insultare i cittadini che si prestano per accudire questi animali né tanto meno può domandare l’’allontanamento degli stessi.
Ovviamente coloro i quali si occupano della nutrizione e cura delle colonie feline dovranno garantire il rispetto delle norme igieniche mantenendo “l’area – mensa” in condizioni compatibili con il contesto generale.
Invitiamo la cittadinanza a collaborare affinché il rispetto per gli animali, per gli zoofili e per l’igiene siano garantiti in modo maturo e costruttivo evitando comportamenti sconvenienti.
Noi ci impegniamo per diminuire l’’incremento demografico attraverso campagne di sterilizzazione, purtroppo però il Servizio ASL garantisce solamente 10 interventi la settimana per 29 comuni (una goccia nel mare). Per ottenere risultati apprezzabili sarebbero necessari, almeno per il primo anno, 60 interventi settimanali.
Aiutateci a sensibilizzare i Comuni affinché collaborino, anche avvalendosi dell’intervento delle Associazioni di Volontariato zoofilo ed animalista operanti sul territorio!